Modalità d’informazione per la videosorveglianza:
I soggetti sottoposti alle riprese dovranno essere messi a conoscenza della presenza delle telecamere, in primis mediante la cosiddetta informativa sintetica, ossia un apposito cartello che deve contenere, tra le altre informazioni, anche l’indicazione del titolare del trattamento e delle finalità perseguite.
L’informativa “sintetica” deve poi rinviare a un testo completo contenente tutti gli elementi di cui all´art. 13 del GDPR, indicando come e dove trovarlo (ad es. sul sito Internet del titolare del trattamento o QR code).
In ogni caso l’informativa va collocata prima di entrare nella zona sorvegliata e non è necessario rivelare la precisa ubicazione della telecamera.