28/5/2025
Nuovo Accordo Stato Regioni 2025
Approvato il nuovo Accordo Stato-Regioni che rivoluziona la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il provvedimento aggiorna e unifica i percorsi formativi, introducendo importanti novità per lavoratori, preposti e dirigenti.

Il 17 aprile 2025 è stato sancito il nuovo Accordo Stato-Regioni (Rep. Atti n. 59/CSR) che ridefinisce la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08. Questo Accordo abroga e sostituisce tutti quelli precedenti, incluso quello del 21 dicembre 2011, accorpando, aggiornando e armonizzando i percorsi formativi per lavoratori, preposti e dirigenti.
La necessità di questo intervento era stata introdotta dal D.L. 146/2021 (convertito con Legge 215/2021), che attribuiva alla Conferenza Stato-Regioni il compito di armonizzare e aggiornare i criteri formativi per lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro, in coerenza con l’evoluzione normativa, digitale e organizzativa dei contesti produttivi.
Si tratta di un passo importante per l’adeguamento del sistema formativo alle nuove esigenze del mercato del lavoro e alle sfide poste dalle tecnologie emergenti. Questo decreto prevede nuovi obblighi formativi e presenterà dei cambiamenti rispetto al passato.
Le principali novità del nuovo Accordo Stato-Regioni
Il nuovo Accordo Stato-Regioni introduce diverse novità in materia di formazione per la sicurezza sul lavoro. È principalmente un aggiornamento del precedente accordo del 2011, volto a migliorare la qualità e l’efficacia dei corsi formativi obbligatori.
Alcune delle novità più rilevanti riguardano i seguenti temi:
- Modalità di erogazione dei corsi: si prevedono quattro modalità, quindi in presenza, in videoconferenza sincrona, e-learning e modalità mista, con specifiche indicazioni su videoconferenza ed e-learning
- Requisiti dei soggetti formatori: vengono definite le caratteristiche dei soggetti formatori, con requisiti precisi
- Nuovi percorsi formativi: si introducono la formazione obbligatoria per i datori di lavoro non RSPP e i criteri per la formazione agli addetti ad attività in spazi confinati
- Verifica di efficacia obbligatoria: si prevede una verifica dell’apprendimento obbligatoria per tutti i corsi di formazione
In generale, le nuove modifiche mirano a garantire una formazione più adeguata, efficace, che promuove la cultura della salute e sicurezza.
La formazione dei Lavoratori
Il formativo dei lavoratori sarà articolato in due moduli: formazione generale e formazione specifica:
- la formazione generale (della durata minima di 4 ore) costituisce credito formativo permanente e può essere svolta anche in modalità e-learning.
- la formazione specifica varia in base al livello di rischio (basso, medio, alto) identificato tramite il codice ATECO 2007:
- 4 ore per rischio basso (ammessa anche in e-learning);
- 4 ore per rischio basso (ammessa anche in e-learning);
- 8 ore per rischio medio (solo in presenza o videoconferenza sincrona);
- 12 ore per rischio alto (solo in presenza o videoconferenza sincrona).
Non è ammesso l’e-learning per lavoratori a rischio medio o alto, anche se impiegati in aziende classificate a rischio basso.
Per il settore delle costruzioni, i corsi “16ore-MICS” promossi da FORMEDIL e realizzati dalle Scuole edili/Enti unificati territoriali sono considerati pienamente equivalenti alla formazione generale e specifica prevista dall’Accordo 2025.
Aggiornamento: ogni 5 anni, con una durata minima di 6 ore a partire dalla data riportata sull’attestato finale.
La formazione dei Preposti
Significative le innovazioni previste per i preposti. Il nuovo Accordo recepisce le modifiche introdotte dalla Legge 215/2021 al D.Lgs. 81/08, definendo meglio obblighi e modalità formative.
Principali novità:
- Accesso al corso consentito solo dopo il completamento della formazione lavoratori (generale + specifica).
- Durata minima: 12 ore (anziché 8).
- Contenuti: ruolo e obblighi del preposto, vigilanza sui lavoratori, valutazione dei rischi, comunicazione e interazione con le altre figure della prevenzione.
- Aggiornamento biennale di almeno 6 ore (anziché ogni 5 anni).
- Non è ammesso l’e-learning né per la formazione di base né per l’aggiornamento, ma è consentita la videoconferenza sincrona.
- Chi ha completato il corso da oltre due anni alla data di entrata in vigore dell’Accordo dovrà aggiornarsi entro 12 mesi.
La formazione dei Dirigenti
Per i dirigenti, il nuovo Accordo stabilisce:
- Durata minima del corso: 12 ore, suddivise in 4 moduli:
- Giuridico-normativo;
- Gestione e organizzazione della sicurezza;
- Compiti specifici in materia di salute e sicurezza;
- Comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori.
- Modalità di erogazione: in presenza, in videoconferenza sincrona o in e-learning.
Aggiornamento quinquennale, minimo 6 ore.
I corsi svolti secondo l’Accordo del 2011 sono validi e riconosciuti come credito formativo completo.
Per i dirigenti delle imprese affidatarie è inoltre obbligatorio frequentare un modulo integrativo dedicato ai “Cantieri”, della durata minima di 6 ore, in conformità all’art. 97, comma 3-ter del D.Lgs. 81/08.
Modalità erogazione della formazione
Il nuovo Accordo 2025 chiarisce in modo puntuale le modalità ammesse per ciascun tipo di corso di formazione. Per quanto riguarda i corsi base, riassumiamo nella seguente tabella le modalità di erogazione dei corsi consentite.

Per quanto riguarda l’aggiornamento di queste figure, le modalità ammesse sono le seguenti:

Verifiche finali di apprendimento
In base a quanto stabilito dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, al termine dei corsi di formazione per lavoratori, preposti e dirigenti è obbligatoria una verifica finale di apprendimento.
Le modalità di verifica sono comuni a tutte e tre le figure, sia per i corsi iniziali che per quelli di aggiornamento. Il superamento della verifica finale (scritta o orale), insieme alla frequenza di almeno il 90% delle ore previste, è condizione necessaria per il rilascio dell’attestato valido su tutto il territorio nazionale.

Dettaglio delle verifiche previste
- Corsi di formazione base:
- Test scritto con almeno 30 domande a risposta multipla (minimo 3 opzioni per ciascuna domanda)
- Superamento con almeno il 70% di risposte corrette
- Corsi di aggiornamento:
- Test scritto con almeno 10 domande a risposta multipla
- Superamento con almeno il 70% di risposte corrette
In alternativa al test scritto, è possibile optare per un colloquio individuale, volto a verificare le competenze acquisite durante il percorso formativo o di aggiornamento.
Infine, l’Accordo prevede che i risultati delle verifiche finali siano formalizzati in un verbale redatto dal soggetto formatore e conservati per almeno 10 anni nel fascicolo del corso.
Cosa cambia per le aziende?
Le imprese dovranno adeguare i propri piani formativi alle nuove disposizioni introdotte dall’Accordo Stato-Regioni 2025, tenendo conto delle nuove tempistiche, dei contenuti minimi richiesti e delle modalità di erogazione consentite.
In particolare, sarà necessario:
- Verificare la conformità della formazione già svolta, soprattutto nei casi in cui non fosse regolamentata da precedenti Accordi;
- Pianificare gli aggiornamenti formativi secondo i nuovi criteri di periodicità e durata;
- Rivedere le modalità di erogazione della formazione (presenza, videoconferenza sincrona, e-learning) per assicurarsi che siano in linea con i requisiti previsti per ciascun profilo di rischio e ruolo aziendale.