Definizione di PMI: Piccole e medie imprese

Cosa sono le Piccole Medie imprese, i principali conetti di PMI, come si calcola la dimensione di impresa e le principale differenze.

Concetto di PMI: Come si calcola la dimensione di impresa

Le imprese che hanno l’intenzione di usufruire delle agevolazioni e degli incentivi è essenziale comprendere che cosa si intende per PMI, calcolando con esattezza la dimensione aziendale in base alle norme vigenti. 

La definizione di PMI influisce sull’opportunità di accesso alle agevolazioni e incentivi che lo Stato e le Regioni mettono a disposizione.

A maggior ragione è fondamentale al giorno d’oggi conoscere con esattezza la dimensione della propria azienda in quanto ci sono normative che variano le intensità di contributo in base alla dimensione aziendale

(bonus formazione 4.0 e voucher per l’innovation manager). Altre normative invece danno punteggi che variano a seconda delle dimensioni dell’impresa (es. il Bando INAIL).

L’attenzione va posta nella definizione di PMI alle seguenti dimensioni:

  • calcolo del numero di dipendenti
  • calcolo della dimensione nel momento in cui ci sono collegamenti di fatto o di diritto con altre imprese

E’ importante partire dal concetto di PMI fornito dal DM 14/4/2005 che comprende le norme europee:

Articolo 2

-Comma 1: Le PMI sono costituite da aziende che:
1) occupano meno di 250 occupati, e
2) hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, o un totale di bilancio annuo non superiore  43 milioni di euro.

-Comma 2: La piccola impresa ha:
1) meno di 50 occupati, e
2) un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.

-Comma 3: La microimpresa ha:
1) meno di 10 occupati, e
2) un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

I due requisiti di cui ai numeri 1) e 2) dei commi 1, 2 e 3 sono cumulativi, ossia entrambi devono sussistere.

tabella pmi

Le imprese che hanno l’intenzione di usufruire delle agevolazioni e degli incentivi è essenziale comprendere che cosa si intende per PMI, calcolando con esattezza la dimensione aziendale in base alle norme vigenti. 

La definizione di PMI influisce sull’opportunità di accesso alle agevolazioni e incentivi che lo Stato e le Regioni mettono a disposizione.

A maggior ragione è fondamentale al giorno d’oggi conoscere con esattezza la dimensione della propria azienda in quanto ci sono normative che variano le intensità di contributo in base alla dimensione aziendale

(bonus formazione 4.0 e voucher per l’innovation manager). Altre normative invece danno punteggi che variano a seconda delle dimensioni dell’impresa (es. il Bando INAIL).

L’attenzione va posta nella definizione di PMI alle seguenti dimensioni:

  • calcolo del numero di dipendenti
  • calcolo della dimensione nel momento in cui ci sono collegamenti di fatto o di diritto con altre imprese

E’ importante partire dal concetto di PMI fornito dal DM 14/4/2005 che comprende le norme europee:

Articolo 2

-Comma 1: Le PMI sono costituite da aziende che:
1) occupano meno di 250 occupati, e
2) hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, o un totale di bilancio annuo non superiore  43 milioni di euro.

-Comma 2: La piccola impresa ha:
1) meno di 50 occupati, e
2) un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.

-Comma 3: La microimpresa ha:
1) meno di 10 occupati, e
2) un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

I due requisiti di cui ai numeri 1) e 2) dei commi 1, 2 e 3 sono cumulativi, ossia entrambi devono sussistere.


Concetto di piccola e media impresa - PMI Italia

FATTURATO

Articolo 2. Comma 5

1) per fatturato, corrispondente alla voce A.1 del conto economico stilato in base alle attuali norme del codice civile, s’intende l’importo netto del volume d’affari che comprende gli importi che derivano dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi che rientrano nelle attività ordinarie della società, abbassati degli sconti forniti sulle vendite nonché dell’imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente relazionate con il volume d’affari;

TOTALE DI BILANCIO

Articolo 2 Comma 5

2) per totale di bilancio si intende il totale dell’attivo patrimoniale;

OCCUPATI

azienda collegata

Articolo 2 Comma 5

3) per occupati si intendono i subordinati dell’azienda a tempo determinato o indeterminato, presenti nel libro matricola dell’azienda e legati all’azienda da forme contrattuali che implicano il vincolo di dipendenza, senza considerare i lavoratori in cassa integrazione straordinaria.

4) il numero degli occupati è uguale al numero di unità-lavorative-anno (ULA), ossia al numero medio mensile di dipendenti presenti a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. Il periodo da considerare è quello relativo al precedente numero 1.

Nel D.M. 18/4/2005 viene puntualizzato:

sono considerati dipendenti dell’azienda anche i proprietari gestori (imprenditori individuali) ed i soci che svolgono attività regolare nell’azienda e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti; con riferimento a questi ultimi, devono ottenere un compenso per l’attività svolta differente da quello di partecipazione agli organi amministrativi dell’azienda. Allo scopo del calcolo in termini di ULA il socio che percepisce tali compensi viene inteso una ULA a meno che il contratto che regola le relazioni tra la società ed
il socio stesso implichi una durata inferiore all’anno (calcolando in questo modo la frazione di ULA).
Non sono considerati nel conteggio gli apprendisti e gli individui con contratto di formazione o con contratto di inserimento. Il calcolo si basa a livello mensile, tenendo presente come mese l’attività di lavoro prestata per più di 15 giorni solari.

Al fine di calcolare le ULA i dipendenti occupati part-time sono considerati nel conteggio come frazione di ULA in misura proporzionata alla relazione tra le ore di lavoro previste dal contratto part-time e quelle presenti dal contratto collettivo.
Ad esempio, nel caso in cui il contratto di riferimento implichi  l’effettuare 36 ore settimanali e quello part-time di 18, il dipendente viene considerato nel conteggio pari a 0,5 ULA per il periodo di lavoro; nel caso in cui il contratto di riferimento preveda l’effettuazione di 40 ore settimanali e quello part-time di 28, il dipendente viene considerato nel conteggio pari a 0,7 ULA per l’attività lavorativa prevista nel periodo considerato.

In relazione ai congedi di maternità, paternità e parentali, regolati dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, non devono essere calcolati.

 

PERIODO DA CONSIDERARE

aziende

Articolo 2 Comma 6

  1. Fatto salvo quanto previsto per le nuove imprese di cui al comma 7:

1) il fatturato annuo ed il totale di bilancio sono quelli dell’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato anteriormente la data di firma della richiesta di agevolazione; per le aziende esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le suddette informazioni sono tratte, per quanto concerne il fatturato dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto concerne l’attivo patrimoniale, in riferimento al prospetto delle attività e delle passività scritto con i parametri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974 n. 689 ed in ottemperanza agli articoli 2423 e seguenti del codice civile;

AZIENDE DI RECENTE COSTITUAZIONE

Articolo 2 Punto 7

Per le aziende per le quali alla data di stipula della richiesta di finanziamento è stato approvato il primo bilancio ovvero, qualora ci fossero aziende esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono da considerare solamente il numero degli occupati ed il totale dell’attivo patrimoniale risultanti alla stessa data.

AZIENDA AUTONOMA

Articolo 3

  1. Sono da considerare autonome le aziende che non sono associate né collegate ai sensi dei successivi commi 3 e 5.
    L’azienda che richiede è definita autonoma qualora il capitale aziendale sia disperso in modo tale da risultare impossibile definire da chi è posseduto e l’azienda stessa dichiari di poter calcolare in buona fede l’inesistenza di imprese associate e /o collegate.

AZIENDA ASSOCIATA

  1. Sono considerate associate le aziende, non identificabili come aziende collegate ai sensi del successivo comma 5, tra le quali vi è il successivo rapporto: un’impresa detiene, da sola oppure insieme ad una o più imprese collegate, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto di un’altra azienda.
    La quota del 25% può essere pervenuta o sorpassata senza individuare la qualifica di associate nel caso in cui siano presenti le classi di investitori di seguito considerate, a condizione che gli stessi investitori non siano personalmente o congiuntamente collegati all’azienda richiedente:
    1) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o insiemi di individui che esercitano una regolare attività di investimento in capitale di rischio e che investono fondi propri in imprese non quotate a patto che il totale investito da questi individui o gruppi di individui nella medesima azienda sia inferiore o uguale a 1.250.000 euro;
    2) università o centri di ricerca pubblici e privati senza scopo di lucro;
    3) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
    d) enti pubblici locali, aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti.
  2. Nel caso in cui l’azienda che richiede l’agevolazione sia associata, ai sensi del comma 3, ad una o più aziende, ai dati degli occupati e del fatturato o dell’attivo patrimoniale dell’azienda richiedente si sommano, proporzionalmente alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (in caso di differenza si prende in analisi la più grande tra le due), i dati dell’azienda o delle aziende poste a monte o a valle dell’azienda richiedente stessa. Qualora ci fossero adesioni incrociate si considera la percentuale più grande. Alo scopo di determinare dei dati delle aziende associate all’azienda richiedente, devono essere totalmente inseriti i dati attinenti alle aziende che sono collegate a tali aziende associate, a meno che i loro dati non siano stati già ripresi tramite consolidamento. I dati da prendere in esame sono ricavati dal bilancio di esercizio ossia, nel caso di redazione di bilancio consolidato, quelli ricavati dai conti consolidati dell’azienda o dai conti consolidati nei quali l’azienda è ripresa attraverso consolidamento.

AZIENDA COLLEGATA

  1. Sono considerate collegate le aziende fra le quali esiste una delle seguenti relazioni:
    a) l’azienda in cui un’altra azienda dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;
    b) l’azienda in cui un’altra azienda dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;
    c) l’azienda su cui un’altra azienda ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un’influenza di dominio, quando la legge possa consentire tali contratti o clausole;
    d) le aziende in cui un’altra, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto.
    6. Nel caso in cui l’azienda che richiede l’agevolazione sia collegata, ai sensi del comma 5, ad una o più aziende, i dati da considerare sono quelli ricavati dal bilancio consolidato. Nel caso in cui le aziende in modo diretto o indiretto collegate all’azienda richiedente non siano considerate nei conti consolidati, ovvero non esistano conti consolidati, ai dati dell’impresa richiedente si sommano completamente i dati degli occupati e del fatturato o del totale di bilancio ricavati dal bilancio di esercizio di tali aziende. Devono inoltre essere inseriti, proporzionalmente, i dati delle eventuali aziende associate alle aziende collegate – situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime – a meno che tali dati non siano stati già ripresi tramite i conti consolidati in proporzione almeno uguale alle percentuali presenti nel comma 4.
    7. Il controllo dell’esistenza di aziende associate e/o collegate all’impresa richiedente è stabilito con riferimento alla data di stipula della domanda di finanziamento sulla base dei dati in possesso della società (ad esempio libro soci), a tale data, e delle risultanze del registro delle aziende.

ECCEZIONI NEL CONCETTO DI PICCOLE E MEDI IMPRESE

  1. A parte le singolarità dei casi riportati nel precedente comma 3, un’azienda è considerata sempre di grande dimensione se il 25% o più del suo capitale o dei suoi diritti di voto sono in mano direttamente o indirettamente da un ente pubblico o in modo congiunto da più enti pubblici. Il capitale e i diritti di voto sono posseduti indirettamente da un ente pubblico qualora siano posseduti per il tramite di una o più imprese.

ATTENZIONE ALLE RELAZIONI ATTRAVERSO PERSONE FISICHE

Un’azienda può essere ritenuta collegata ad un’altra impresa tramite un individuo o un gruppo di individui fisici che operano insieme, a patto che esercitino la loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato in questione o su mercati vicini. Si considera vicino il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato di riferimento.

Al tal proposito si sottolinea che, affinché si possa individuare il collegamento fra tali aziende, debbono verificarsi contemporaneamente le seguenti condizioni:

  • l’individuo o il gruppo di individui fisici che operano insieme devono possedere in entrambe le aziende, congiuntamente nel caso di più individui, partecipazioni in misura tale da detenerne il controllo in base alla vigente normativa nazionale;
  • le attività svolte dalle aziende devono essere ricomprese nella stessa Divisione della Classificazione delle attività economiche ISTAT 2002, cioè un’azienda ha fatturato all’altra almeno il 25% del totale del fatturato annuo riferito all’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato prima della data di stipula della richiesta di agevolazione.
tabella criteri pmi


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