Aziende

Whistleblowing

Con il D.lgs. n. 24/2023 l'applicazione della disciplina in materia di whistleblowing sarà obbligatoria sia nel privato che nel pubblico da dicembre 2023.

Scadenza:
17 dicembre 2023
Destinatari Aziende:
+50 Dipendenti o
con modello 231
videosorveglianza

Consulenza Whistleblowing

Il nostro esperto fornirà una consulenza completa ed efficace che comprende:

  • assistenza al processo di adeguamento aziendale alla normativa Whistleblowing. In particolare al Decreto Legislativo 24/2023 e alle sue implicazioni con il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati - GDPR UE 2016/679
  • assistenza alla scelta di un eventuale piattaforma informatica
  • l'elaborazione di policy e procedure di whistleblowing per la gestione delle segnalazioni
  • creazione di documenti privacy: informativa, lettere incarico, registro trattamenti, nomine a Responsabile al trattamento ex art. 28 Reg. UE 2016/679
  • la formazione dei facilitatori interni e dei diversi soggetti individuati dalla normativa;
  • realizzazione di una DPIA per un'analisi e valutazione dei rischi
  • monitorare e valutare l'efficacia del programma di whistleblowing.
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Comprensione del Whistleblowing

Il Whistleblowing rappresenta una componente fondamentale dei sistemi di compliance aziendale, offrendo un canale attraverso il quale non solo i dipendenti, ma anche terze parti come fornitori, clienti o collaboratori esterni, possono segnalare comportamenti scorretti o illeciti osservati nell'ambito delle loro interazioni con l'azienda. Questo meccanismo garantisce che tali segnalazioni possano essere fatte in un contesto di riservatezza e sicurezza, proteggendo il segnalatore da possibili ritorsioni o discriminazioni.

Il termine "whistleblower", tradotto in italiano come "segnalatore" o "segnalante", identifica un individuo che, all'interno di un'organizzazione, sia essa pubblica o privata, prende la responsabilità di portare alla luce situazioni di illecito, frode, corruzione o qualsiasi altro comportamento non conforme agli standard etici o legali dell'azienda. Questa figura può essere un dipendente che ha identificato irregolarità nel suo ambito lavorativo, ma anche un cliente che, nel corso della sua esperienza con l'azienda, ha rilevato pratiche discutibili o non etiche.

La "consulenza Whistleblowing" assicura che tali segnalazioni vengano trattate con la dovuta serietà e professionalità e garantito il rispetto degli standard etici e legali.

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Caratteristiche di un sistema di Whistleblowing

  1. Riservatezza: Garantisce che l'identità del segnalatore rimanga confidenziale, a meno che non decida di rivelarla volontariamente.
  2. Protezione contro le ritorsioni: Fornisce salvaguardie per proteggere i segnalatori da possibili rappresaglie, discriminazioni o penalizzazioni sul posto di lavoro.
  3. Accessibilità: Offre diversi canali attraverso i quali le segnalazioni possono essere fatte, come linee telefoniche dedicate, portali online o caselle di posta elettronica.
  4. Trasparenza: Stabilisce procedure chiare su come le segnalazioni vengono ricevute, valutate e gestite.
  5. Imparzialità: Garantisce che le segnalazioni vengano esaminate da personale imparziale e competente, evitando conflitti di interesse.
  6. Feedback: Fornisce un meccanismo attraverso il quale i segnalatori possono ricevere aggiornamenti sullo stato delle loro segnalazioni, se lo desiderano.
  7. Documentazione: Registra e archivia tutte le segnalazioni e le azioni intraprese in risposta, garantendo una tracciabilità completa.
  8. Formazione: Assicura che tutti i dipendenti e le parti interessate siano adeguatamente formati riguardo al sistema di whistleblowing e ai loro diritti e responsabilità.
  9. Revisione e miglioramento continuo: Prevede revisioni periodiche del sistema per garantire la sua efficacia e apportare miglioramenti basati sui feedback e sulle esperienze.
  10. Conformità legale: Assicura che il sistema sia conforme alle leggi e ai regolamenti locali e internazionali relativi al whistleblowing.
  11. Comunicazione: Promuove attivamente il sistema all'interno dell'organizzazione, incoraggiando i dipendenti e le altre parti interessate a utilizzarlo quando necessario.
  12. Risposta tempestiva: Garantisce che ogni segnalazione ricevuta venga prontamente esaminata e che vengano intraprese azioni appropriate in tempi brevi.
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Chi deve implementare un sistema Whistleblowing

Il Decreto ha stabilito le scadenze in cui la nuova disciplina dovrà essere applicata dagli enti pubblici e dalle imprese:

  • tutti gli enti pubblici e società con più di 250 dipendenti si devono adeguare alla norma entro luglio 2023
  • le società da 50 a 249 dipendenti e quelle con meno di 50 dipendenti, che hanno adottato un modello 231, si dovranno adeguare entro dicembre 2023.
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Normativa e Scadenze

In Italia, la tematica del whisleblowing è stata introdotta attraverso la Legge 90/2012; una norma che richiedeva l'uso di sistemi di prevenzione della corruzione, come un meccanismo di whistleblowing per le pubbliche amministrazioni. In seguito, questa legge è stata estesa a una parte del settore privato con la Legge 179/2017. Il regolamento sul whistleblowing si applica anche alle condotte illecite nel settore privato, quali la violazione della Legge 231/2001 sul Modello 231.  

Con l'entrata in vigore del GDPR nel 2018, sono state introdotte nuove misure per preservare la "riservatezza dell'identità del segnalatore".  

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il D.lgs. che incorpora la direttiva dell'UE del 2019/1937 sul whistleblowing; il decreto legislativo n. 24/2023 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 15 marzo 2023. Entrato in vigore il 30 marzo 2023, avrà efficacia dal 15 luglio 2023. Il Decreto ha esteso l’applicazione della disciplina in materia di whistleblowing, rendendola obbligatoria anche nel settore privato oltre che nel pubblico.

L’ANAC applica al responsabile le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

  • da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l’obbligo di riservatezza di cui all’articolo 12;
  • da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l’effettuazione e la gestione delle segnalazioni;
  • da 500 a 2.500 euro, nel caso in cui venga accertata la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia.

Se vuoi saperne di più sul Whistleblowing, leggi il nostro articolo

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