De minimis: Cos'è e come funziona il regime

Cos'è e come funziona il regime “De minimis”, quanto è l'importo in regime “De minimis” e i criteri principali per accedervi.

Cosa sono gli aiuti concessi in “DE MINIMIS”?

aiuti de minimis

Gli aiuti concessi in regime “De Minimis” sono un’eccezione alla regola generale del trattato che regolamenta l’Unione Europea (TFUE) che esclude per gli stati membri la possibilità di concedere agevolazioni alle aziende che siano considerati degli AIUTI DI STATO.

La ragione principale di questo divieto riguarda il fatto di non favorire alcune imprese all'interno dell'unione europea nelle trattative commerciali a danno di altre. In tal senso un'impresa che riceve un aiuto di Stato potrebbe essere quindi più competitiva rispetto ad altre imprese presenti in Unione Europea e di conseguenza falsare la libera concorrenza e il mercato, grazie a questi aiuti ricevuti.

Una delle eccezioni a questo principio generale sono appunto gli aiuti concessi in regime de minimis, i quali sono aiuti che non alterano la concorrenza.

Quanto è l'importo in regime de minimis?

Il regolamento numero 1407 del 2013 fornisce una definizione tecnica del concetto di de minimis e in particolare viene sottolineato che i contributi de minimis totali concessi in “regime de minimis” da uno stato a un'azienda unica non può essere superiore ai 200.000 euro.

Per quanto concerne il settore del trasporto su merci per conto terzi l’importo complessivo nell’arco di tempo di tre esercizi finanziari degli aiuti de minimis concessi da un paese a un'impresa unica, non può superare i 100.000 euro.

Il settore della Pesca prevede invece un limite di 30.000 euro.

Il settore agricoltura prevede un importo di 15.000 euro.

LIMITI DE MINIMIS:

tabella limiti de minimis


Arco temporale de minimis

arco temporale de minimis

Il regolamento stabilisce che l’importo totale degli aiuti in regime de minimis non debba essere superato nell’arco di 3 esercizi finanziari.

Sostanzialmente il riferimento è l’esercizio fiscale in corso, non coincidente necessariamente con l’anno solare e i due esercizi precedenti.

Perciò vi è uno scorrimento temporale di carattere annuale non essendo possibile rilevare il momento preciso in cui l’aiuto viene deliberato, ma solamente l’anno fiscale.

La data di riferimento che va presa in considerazione è quella di concessione dell’aiuto. Glia aiuti erogabili in più quote sono considerati al loro valore quando vengono concessi.

Attenzione alla tipologia di contributi

Non tutti i finanziamenti o contributi o agevolazioni sono in regime de minimis.

E’ necessario prima di tutto verificare se si tratta di aiuti di stato oppure no.

In caso il contributo non rientrasse negli aiuti di stato, non è da considerare ai fini del de minimis.

Allorquando un contributo rientrasse negli aiuti di stato, è essenziale controllare se rientra in uno dei regimi alternativi al de minimis.

Le fasi e le domande da porsi sono le seguenti:

1) I contributi sono aiuti di stato?

  • Se la risposta è no si può procedere senza considerare il de minimis

2) Se i contributi sono aiuti di stato, sono in regime di esenzione?

  • se la risposta è si si può procedere senza calcolare il de minimis, ma verificando sola la cumulabilità degli stessi

3) Se i contributi non sono in regime di esenzione, è rispettato il de minimis?

  • Se la risposta è si allora si può richiedere il contributo, in caso contrario non è possibile richiederlo.

Concetto di impresa unica

Allo scopo di una corretta applicazione della normativa sul regime de minimis è indispensabile accertare cosa si intende per “impresa unica”.

Il regolamento europeo n. 1407 del 2013 che definisce gli aiuti in de minimis prevede che, per impresa unica si intente l’insieme delle aziende, fra le quali è presente uno dei seguenti rapporti:

  • un’azienda detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra azienda
  • un'azienda ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra azienda
  • un'azienda ha il diritto di esercitare un'influenza predominante su un'altra azienda in virtù di un contratto definito con quest'ultima oppure in virtù di una condizione dello statuto di quest'ultima
  • un'azienda azionista o socia di un'altra azienda controlla da sola in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra azienda la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese controllate di diritto o di fatto dalla stessa impresa devono quindi essere considerate come un'unica impresa beneficiaria.

Conseguentemente ai fini della considerazione del massimale previsto dal de minimis si dovrà tener conto degli aiuti ottenuti negli ultimi tre anni non solo dall’azienda singola ma anche da tutte le imprese legate da un rapporto di controllo, all’interno del medesimo Stato.

Ci sono inoltre una serie di direzioni comuni che benché ad oggi non supportati da norme, sono ormai rinsaldati e che favoriscono la risoluzione di alcuni casi particolari:

  • il controllo attraverso persone fisiche non è rilevante ai fini della definizione di una impresa unica. Questo implica che un insieme di persone a carattere famigliare al quale le diverse aziende fanno riferimento, non rappresenta di per sé impresa unica
  • anche il fatto di avere relazioni di controllo con imprese di altri Stati non rileva ai fini dell’impresa unica, per quanto riguarda il del minimis
  • un ultimo caso molto dibattuto è quello di holding che hanno collegamenti di controllo con aziende che operano in settori di attività diversi. La tendenza in tali casi è che le holding pure non siano da considerare i fini della determinazione dell'impresa unica. Occorre tuttavia una verifica sostanziale sull'effettiva partecipazione alla gestione delle aziende controllate.
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