9/1/2026
DDL PMI 2025-2026: tutte le novità per le PMI italiane
Il DDL PMI 2025 2026 introduce importanti novità per le PMI, con misure su lavoro, sicurezza, fiscalità e semplificazione burocratica. In questo articolo vediamo cosa prevede il disegno di legge e quali sono i principali cambiamenti per le imprese nel biennio 2025-2026.

Che cos’è il DDL PMI 2025-2026 e a chi si rivolge
Importanti novità PMI in arrivo con il DDL PMI 2025 2026, il disegno di legge annuale dedicato alle micro, piccole e medie imprese. Il provvedimento – attualmente all’esame finale del Parlamento – rappresenta la prima attuazione concreta dell’articolo 18 dello Statuto delle imprese (Legge 180/2011) e recepisce gli obiettivi dello Small Business Act europeo, allineando l’Italia alle politiche UE per le PMI. In sostanza, introduce una serie di misure incentivanti e di semplificazione normativa per sostenere il tessuto imprenditoriale italiano, composto per oltre il 95% da PMI.
Il DDL PMI 2025-2026 si rivolge infatti alle micro, piccole e medie imprese italiane, cioè aziende fino a 250 dipendenti e con fatturato annuo fino a 50 milioni di euro. Il testo, già approvato in Senato il 23 ottobre 2025, è ora in discussione alla Camera dei Deputati. L’obiettivo è aiutare le PMI ad affrontare sfide chiave come la burocrazia, il ricambio generazionale, l’innovazione digitale e l’accesso al credito, attraverso incentivi mirati e nuove regole. Vediamo punto per punto cosa prevede il DDL e quali sono le principali novità per le PMI nel biennio 2025-2026.
Le 15 novità per le PMI previste dal DDL PMI 2025-2026
Di seguito elenchiamo i 15 punti chiave contenuti nel disegno di legge, che spaziano dal lavoro alle agevolazioni fiscali, dalla sicurezza alla definizione di nuove norme settoriali.
1. Ricambio generazionale: via al part-time incentivato per senior e assunzioni giovani
L’articolo 6 del DDL introduce in via transitoria (anni 2026 e 2027) un meccanismo per favorire il ricambio generazionale nelle piccole aziende. Fino a 1.000 lavoratori dipendenti privati a tempo pieno e indeterminato presso imprese fino a 50 dipendenti potranno trasformare volontariamente il proprio contratto in part-time. La trasformazione è concessa purché il dipendente rispetti due condizioni:
- anzianità contributiva antecedente al 1996;
- requisiti per la pensione maturati entro il 1° gennaio 2028.
La riduzione dell’orario potrà essere compresa tra il 25% e il 50%. In cambio, il lavoratore beneficerà di incentivi pubblici: esonero contributivo parziale, integrazione dei versamenti pensionistici mancanti e copertura figurativa, tutti a carico della finanza pubblica fino al pensionamento (o comunque non oltre il 31 dicembre 2027). Per ottenere questi vantaggi, il datore di lavoro dovrà assumere contestualmente un giovane under 34 con contratto a tempo pieno e indeterminato. Questa misura intende accompagnare gradualmente i lavoratori senior verso la pensione e, al tempo stesso, promuovere nuova occupazione giovanile.
2. Aiuti al settore moda e alle PMI in crisi
Con l’articolo 3, il DDL rafforza gli aiuti alle imprese della moda e ad altre PMI localizzate in aree industriali colpite da crisi non complesse. In particolare, vengono riviste le regole per utilizzare le risorse disponibili (fino a 100 milioni di euro) per la riconversione e riqualificazione produttiva di queste aziende. Le risorse confluiranno nel Fondo per la crescita sostenibile entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge.
Viene inoltre abbassata la soglia minima per accedere ai finanziamenti agevolati: da 3 milioni di euro a 1 milione di euro di investimento minimo, mentre resta a 20 milioni la soglia massima finanziabile. Potranno beneficiarne le piccole e medie imprese del settore moda, anche in forma aggregata (ad esempio reti o consorzi). L’obiettivo è rilanciare un comparto strategico del Made in Italy, rafforzandone la competitività con strumenti compatibili con la normativa UE sugli aiuti di Stato. Le modalità attuative dettagliate saranno definite con un Decreto ministeriale successivo.
3. Sicurezza sul lavoro più semplice per le PMI
Il disegno di legge aggiorna la normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro introducendo tre importanti semplificazioni per micro, piccole e medie imprese:
- Modelli organizzativi semplificati: se un’azienda adotta correttamente un modello organizzativo e gestionale per la sicurezza (ex D.lgs. 231/2001), potrà essere esclusa la sua responsabilità amministrativa in caso di reati in materia di sicurezza sul lavoro. L’INAIL avrà 120 giorni per elaborare modelli semplificati ad hoc e dovrà supportare le imprese nell’applicarli, in modo proporzionato alle dimensioni aziendali.
- Formazione estesa in cassa integrazione: l’obbligo di formazione sulla sicurezza viene esteso anche ai lavoratori in cassa integrazione (ordinaria e straordinaria) durante i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. In questo modo anche chi è temporaneamente inattivo continua ad aggiornarsi sulle procedure di sicurezza.
- Addestramento con simulazione: diventa possibile svolgere l’addestramento pratico dei lavoratori utilizzando tecnologie di simulazione, in ambienti reali o virtuali. Ciò rende la formazione più accessibile e immersiva, permettendo di addestrare il personale con scenari simulati (es. realtà virtuale) per migliorare la prevenzione degli infortuni.
4. Novità fiscali per le reti d’impresa
Per incentivare la collaborazione tra aziende, nel periodo 2026-2028 le imprese che sottoscrivono o aderiscono a un contratto di rete beneficeranno di una sospensione d’imposta sugli utili destinati a investimenti comuni. In pratica, gli utili accantonati in una riserva e reinvestiti nel programma condiviso della rete non concorreranno a formare il reddito imponibile nel triennio, a patto che:
- la riserva di utili sia utilizzata per gli investimenti previsti dal programma di rete entro l’esercizio successivo;
- la riserva non venga usata per coprire perdite né distribuita, e che l’impresa resti nella rete per un certo periodo.
Questa agevolazione fiscale stimola le reti d’impresa a reinvestire gli utili in progetti di innovazione e crescita comuni, favorendo economie di scala e sinergie tra PMI. Inoltre, il DDL conferma che le reti d’impresa potranno continuare ad accedere ad altri strumenti agevolativi esistenti (come i Contratti di Sviluppo, gli Accordi per l’innovazione o gli interventi per le aree di crisi industriale). Entro 60 giorni dall’entrata in vigore, un Decreto attuativo fisserà criteri e modalità operative per usufruire di queste misure.
5. Iscrizione all’INPS più snella per il settore agricolo
Vengono semplificate le procedure di iscrizione all’INPS per due categorie: i datori di lavoro agricolo e i lavoratori autonomi agricoli. Grazie al DDL PMI, queste figure potranno effettuare direttamente l’iscrizione al previdenza sociale (e le eventuali comunicazioni successive di modifica o cessazione attività) senza dover passare obbligatoriamente dal sistema di “Comunicazione Unica” al Registro Imprese. In altre parole, si potrà interagire direttamente con l’INPS per aprire, modificare o chiudere una posizione contributiva agricola, riducendo passaggi burocratici duplicati.
L’INPS dovrà definire le nuove modalità operative entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge. Questa semplificazione snellisce gli oneri amministrativi per il settore agricolo, favorendo una gestione più immediata delle posizioni contributive di aziende e lavoratori del comparto.
6. Marchi storici e imprese da salvare: cambia il perimetro degli aiuti
Il DDL PMI interviene sull’articolo 43 del Decreto Legge 34/2020 (Decreto Rilancio) restringendo l’accesso al Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa. In futuro, le operazioni di salvataggio e ristrutturazione finanziate con questo Fondo riguarderanno solo le imprese che rispettano entrambi i seguenti requisiti:
- siano titolari di un marchio storico di interesse nazionale, iscritto nel relativo registro speciale;
- abbiano più di 20 dipendenti (viene dunque introdotto un limite occupazionale minimo, prima assente).
Inoltre, il Fondo potrà essere utilizzato per acquisire queste imprese in difficoltà solo se l’acquirente è a sua volta un’impresa titolare di un marchio storico (registrato nell’elenco ufficiale) e operi in un settore omogeneo. Questa doppia condizione – marchio storico per venditore e acquirente – punta a garantire una maggiore continuità produttiva e a tutelare l’occupazione all’interno di filiere storiche del Made in Italy. In pratica si vuole evitare che marchi storici in crisi finiscano a soggetti estranei al settore, privilegiando invece soluzioni di passaggio di mano “in famiglia” tra aziende dello stesso ambito produttivo.
7. Smart working: più sicurezza e sanzioni per i datori inadempienti
Vengono chiariti e rafforzati gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro per le attività svolte in smart working (lavoro agile fuori dai locali aziendali). Il datore di lavoro sarà tenuto a consegnare annualmente al lavoratore agile – e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) – un’informativa scritta che descriva i rischi generali e specifici legati al lavoro da remoto. Nell’informativa dovranno essere compresi anche i rischi derivanti dall’uso di videoterminali e attrezzature elettroniche a domicilio.
Questa misura formalizza l’obbligo di informare adeguatamente il personale in smart working sui rischi e le misure di prevenzione, analogamente a quanto avviene per chi opera in sede. Inoltre, per garantire il rispetto di tale obbligo, il DDL prevede una sanzione penale a carico del datore di lavoro (o del dirigente delegato) in caso di omissione: è contemplato l’arresto da 2 a 4 mesi oppure un’ammenda in alternativa. Si tratta di un giro di vite che punta ad assicurare condizioni di lavoro sicure anche fuori dall’azienda, responsabilizzando i datori di lavoro.
8. Assicurazione non obbligatoria per alcuni veicoli ad uso speciale
Il provvedimento recepisce una direttiva europea in materia di assicurazioni RC Auto, escludendo dall’obbligo assicurativo alcuni veicoli utilizzati esclusivamente in ambiti specifici e non sulla pubblica strada. In particolare, non sarà più obbligatoria l’assicurazione per:
- carrelli elevatori e macchine operatrici agricole non immatricolate, se adoperate solo all’interno di spazi privati o aziendali chiusi;
- veicoli che circolano esclusivamente in aree ferroviarie, portuali o aeroportuali (ad esempio mezzi di movimentazione interna in scali).
Questa deroga all’obbligo di RC Auto mira a ridurre costi e oneri per le imprese in settori dove i mezzi non interagiscono con il traffico pubblico. Allo stesso tempo, viene garantita tutela alle eventuali vittime di incidenti con questi veicoli: pur senza assicurazione obbligatoria, restano attivi i fondi di garanzia o altri meccanismi di ristoro in caso di danni. La norma quindi bilancia semplificazione e sicurezza, evitando che mezzi d’uso interno debbano essere assicurati come normali veicoli stradali.
9. Nuovi strumenti nelle verifiche periodiche di sicurezza
L’articolo 12 del DDL aggiorna l’elenco delle attrezzature di lavoro che devono essere sottoposte a verifica periodica obbligatoria ai fini della sicurezza. Nello specifico, vengono aggiunte due tipologie di macchine finora escluse: le piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE, ad es. cestelli elevatori) e le piattaforme fuoristrada utilizzate nei frutteti. Queste attrezzature dovranno essere sottoposte a controllo tecnico ogni 3 anni per verificarne lo stato di conservazione e l’efficienza, al pari di altre macchine già soggette a verifiche periodiche per legge.
La prima verifica sulle nuove attrezzature inserite sarà effettuata dall’INAIL, mentre le successive ispezioni triennali potranno essere svolte dai tecnici delle ASL, delle ARPA regionali o da altri soggetti abilitati. I costi delle verifiche resteranno a carico del datore di lavoro. Inoltre, i verbali di controllo dovranno essere conservati dall’azienda e messi a disposizione degli organi di vigilanza in caso di ispezioni. Estendendo l’obbligo di controllo anche a piattaforme e macchine finora escluse, la norma rafforza la tutela nei contesti agricoli e nei lavori in quota, prevenendo incidenti dovuti a carenze manutentive di questi strumenti.
10. Moda responsabile: nasce (con riserva) la certificazione unica di filiera
L’articolo 26 istituisce un regime volontario di certificazione unica per le filiere produttive della moda. È rivolto alle imprese capofila, ai fornitori e subfornitori del settore tessile-moda, con l’obiettivo di garantire tracciabilità, sostenibilità e rispetto delle norme sul lavoro lungo tutta la catena produttiva. Attraverso questa certificazione di filiera, volontaria ma unica nel suo genere, si punta a evitare fenomeni di sfruttamento e subappalti opachi (es. caporalato nei laboratori esterni), promuovendo al contrario trasparenza e responsabilità sociale. La misura risponde alle nuove strategie europee sul tessile sostenibile e si inserisce nel dibattito nazionale su ecodesign, riciclo, fast fashion e responsabilità sociale d’impresa. Una filiera certificata diventerebbe uno strumento chiave per rafforzare il valore etico e competitivo del Made in Italy nel mondo della moda.
Aggiornamento: durante l’iter parlamentare, le disposizioni sulla certificazione di filiera moda sono state sospese e rinviate per ulteriori approfondimenti. Alcune clausole del regime proposto – in particolare una sorta di “scudo” di responsabilità penale per le aziende capofila in presenza di irregolarità nella filiera certificata – hanno suscitato critiche da parte di sindacati e opposizione. Di conseguenza, in Commissione Attività Produttive alla Camera tali articoli sono stati stralciati (rimossi) dal testo per essere rielaborati separatamente. È possibile quindi che la certificazione di filiera venga introdotta con modifiche più avanti, attraverso un provvedimento ad hoc, così da garantire un equilibrio migliore tra tutela dei lavoratori e salvaguardia del Made in Italy.
11. Definizione ufficiale per i distributori Ho.Re.Ca.
Con l’articolo 13, il DDL introduce per la prima volta una definizione normativa degli operatori della distribuzione alimentare nel settore Ho.Re.Ca. (Hotellerie-Restaurant-Café). Si tratta di quei soggetti che svolgono l’attività di acquistare, trasportare e vendere prodotti alimentari e bevande destinati a alberghi, ristoranti, bar, pasticcerie, gelaterie e catering. Avere una definizione chiara di “distributore Ho.Re.Ca.” consentirà a queste imprese di essere identificate come categoria specifica per eventuali agevolazioni o norme dedicate.
Per ottenere ufficialmente la qualifica di distributore Ho.Re.Ca., un’azienda dovrà dimostrare che almeno il 70% dei ricavi degli ultimi tre anni deriva dalla distribuzione verso imprese operanti nella ristorazione e ospitalità. Questo criterio quantitativo serve a delimitare la platea degli operatori realmente specializzati nel canale Ho.Re.Ca. e dovrebbe facilitare il loro accesso a misure di sostegno su misura, rafforzando la filiera agroalimentare legata alla ristorazione professionale.
12. Via alla riforma dell’artigianato
Importanti cambiamenti in vista anche per il mondo dell’artigianato. L’articolo 15 delega il Governo a riformare la legge quadro sull’artigianato (legge 8 agosto 1985 n.443 e successive modifiche) entro 9 mesi dall’entrata in vigore del DDL PMI. Si tratta di un aggiornamento normativo atteso da tempo, per adeguare il settore artigiano alle sfide odierne. La legge delega indica alcuni principi e criteri direttivi che dovranno guidare la riforma, tra cui:
- valorizzare la figura dell’imprenditore artigiano, riconoscendone anche le competenze creative e tecnologiche oggi necessarie;
- favorire le aggregazioni tra imprese artigiane (reti, consorzi, cooperative) per migliorarne la competitività;
- rafforzare i controlli sull’uso improprio del termine “artigianato”, così da tutelare le produzioni realmente artigianali ed evitare abusi;
- garantire un coordinamento normativo tra Stato e Regioni che eviti sovrapposizioni e vuoti legislativi, senza nuovi costi per la finanza pubblica.
In pratica, la riforma dovrà snellire e modernizzare la disciplina dell’artigianato, riconoscendo l’evoluzione delle attività artigianali (ad esempio nell’artigianato digitale e innovativo) e sostenendo la crescita di questo settore fondamentale del nostro sistema produttivo.
13. Recensioni online più trasparenti nel turismo
Il DDL affronta anche il tema delle false recensioni online nel settore turistico e della ristorazione, per tutelare sia i consumatori che gli operatori onesti. Gli articoli 18 e 19 introducono regole specifiche per garantire recensioni autentiche e trasparenti sulle piattaforme digitali (siti e app di prenotazioni, portali di recensioni, ecc.). In particolare, saranno considerate lecite solo le recensioni che rispettano questi requisiti:
- vengano scritte entro 15 giorni dall’effettivo utilizzo del servizio (soggiorno in hotel, pasto al ristorante, ecc.);
- siano pubblicate da chi ha realmente fruito del servizio/prodotto, potendo dimostrarlo (cliente verificato);
- non siano influenzate da incentivi o ricompense (es. sconti in cambio di recensione positiva).
Inoltre, le recensioni online perderanno validità dopo 2 anni dalla pubblicazione: trascorso questo periodo, non potranno più essere considerate attuali e incidere sulla reputazione digitale della struttura. Viene anche previsto che le strutture ricettive o di ristorazione recensite abbiano facoltà di segnalare contenuti illeciti o falsi secondo le procedure del nuovo regolamento europeo sui servizi digitali (Digital Services Act), per chiederne la rimozione. Queste misure dovrebbero contrastare il fenomeno delle recensioni false o pilotate, aumentando la trasparenza per gli utenti che consultano le piattaforme online prima di scegliere dove dormire o mangiare.
14. Verso il Testo Unico per start-up e PMI innovative
Un’altra delega importante contenuta nel DDL (all’articolo 24) è quella al Governo per riordinare tutta la normativa riguardante start-up innovative, spin-off, PMI innovative, incubatori e acceleratori d’impresa. L’obiettivo è di creare un Testo Unico entro 12 mesi, cioè entro un anno dall’entrata in vigore della legge, che raccolga e semplifichi le numerose disposizioni oggi esistenti per queste realtà innovative.
Nel dettaglio, la legge delega chiede di:
- semplificare e razionalizzare le regole attuali, spesso frammentate in diversi provvedimenti;
- eliminare le norme obsolete o ridondanti che non risultano più efficaci;
- favorire la collaborazione tra università, centri di ricerca e imprese, ad esempio agevolando la creazione di spin-off accademici e il trasferimento tecnologico;
- ridurre gli oneri burocratici e amministrativi che gravano su start-up e PMI innovative, per renderne più facile la nascita e la crescita.
L’idea di fondo è creare un quadro normativo unico, chiaro e aggiornato per l’ecosistema dell’innovazione italiano, in modo da stimolare nuovi progetti imprenditoriali e attrarre investimenti. Attualmente le regole sulle start-up sono disperse tra varie leggi (Decreto “Growth Act”, legge di Bilancio, ecc.): un Testo Unico le riunirà migliorandone la coerenza e l’accessibilità.
15. Garante MPMI: ruolo potenziato e “Reality Checks”
Infine, il Parlamento sfrutta il DDL PMI per rafforzare il ruolo del Garante per le micro, piccole e medie imprese (Garante MPMI). Questa figura istituita presso il MiMIT (Ministero delle Imprese e del Made in Italy) ha il compito di monitorare l’impatto delle leggi sulle piccole realtà economiche e segnalare ostacoli o eccessi burocratici. Con le nuove norme, le sue funzioni di monitoraggio vengono aggiornate e si introduce formalmente il metodo dei “Reality Checks”: in pratica, il Garante dovrà confrontarsi periodicamente con esperti, associazioni di categoria e rappresentanti delle PMI per individuare sul campo le criticità normative che frenano le imprese.
Viene istituito un tavolo di consultazione permanente, più operativo e strutturato, in cui raccogliere segnalazioni e proporre soluzioni concrete al legislatore. Questo significa che le micro e piccole imprese avranno un canale più diretto per far sentire la propria voce sulle difficoltà che incontrano nella normativa quotidiana. Il potenziamento del Garante MPMI intende dunque rendere le politiche per le PMI più vicine alle esigenze reali del territorio, evitando che riforme e leggi future creino oneri sproporzionati per le aziende di minori dimensioni.
Quando entra in vigore il DDL
Trattandosi di un disegno di legge in corso di approvazione parlamentare, il DDL PMI 2025-2026 entrerà in vigore solo dopo la definitiva approvazione in Aula e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Al momento, come detto, il testo ha già ottenuto il via libera del Senato (il 23 ottobre 2025) ma durante l’esame alla Camera dei Deputati a dicembre 2025 è stato modificato in una parte (quella sulle filiere moda, vedi sopra). Tale modifica rende necessaria una terza lettura al Senato nel 2026, prima del voto finale. L’iter legislativo dovrebbe concludersi entro i primi mesi del 2026, con la probabile conversione del DDL in legge entro la primavera.
Una volta promulgata e pubblicata ufficialmente, la legge annuale PMI 2025-2026 dispiegherà i suoi effetti. Le misure di immediata applicazione (come ad esempio quelle su part-time incentivato, sicurezza sul lavoro, reti d’impresa, ecc.) saranno operative subito dopo l’entrata in vigore. Invece le deleghe al Governo (riforma dell’artigianato, Testo Unico start-up innovative) richiederanno l’adozione di decreti legislativi attuativi nei mesi successivi, per definire nel dettaglio le nuove discipline. Sarà importante seguire l’uscita di tali decreti attuativi nel corso del 2026 per conoscere tempi e modalità concrete di attuazione delle novità introdotte.
In conclusione, il DDL PMI 2025-2026 rappresenta un passo significativo per aggiornare e rafforzare le politiche a favore delle PMI italiane, con un pacchetto di interventi che tocca molti ambiti cruciali: dal lavoro alla finanza, dalla semplificazione burocratica all’innovazione. Si tratta di novità PMI attese da tempo, che mirano a rendere più solido e competitivo il tessuto delle piccole imprese nel prossimo biennio. Non resta che attendere la conclusione dell’iter parlamentare per vedere queste misure tradursi in realtà operativa sul territorio.











