30/9/2025
Novità NASpI 2025: tutte le regole aggiornate
Nel 2025 la NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego), è stata oggetto di significative novità. In questo articolo offriamo una panoramica aggiornata a settembre 2025: dalle modifiche legislative rispetto al 2024 ai nuovi requisiti di accesso, fino a durata, calcolo dell’indennità, obblighi e incentivi per le imprese, oltre alle modalità aggiornate di presentazione della domanda.

Novità legislative dal 2024 al 2025
Nel 2025 la NASpI è stata interessata da importanti modifiche normative. La Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) ha introdotto una stretta sulle dimissioni volontarie, rendendo più difficile accedere all’indennità in caso di dimissioni seguite da una nuova assunzione e da un rapido licenziamento. In concreto, dal 1° gennaio 2025 il lavoratore che si dimette da un contratto a tempo indeterminato e, entro dodici mesi, viene riassunto e poi licenziato, può ottenere la NASpI solo se ha maturato almeno 13 settimane di contributi nel nuovo rapporto. In mancanza di questo requisito, l’indennità non spetta e sarà necessario attendere che trascorra un anno dalle dimissioni per poter far valere i contributi accumulati in precedenza. L’INPS, con la circolare n. 98 del 5 giugno 2025, ha precisato che la finalità della norma è quella di contrastare comportamenti elusivi, come dimissioni seguite da rioccupazioni brevi e strumentali al solo ottenimento del sussidio.
Un’altra novità significativa arriva dal Collegato Lavoro 2024 (L. 203/2024), che ha introdotto la disciplina delle cosiddette “dimissioni per fatti concludenti” legate alle assenze ingiustificate. Dal 12 gennaio 2025, se un lavoratore non si presenta al lavoro oltre il limite fissato dal CCNL (o oltre 15 giorni in assenza di specifiche previsioni contrattuali), tale comportamento viene considerato come dimissioni implicite, e non come licenziamento. Questo significa che il rapporto di lavoro si considera risolto per volontà del dipendente, senza necessità di convalida telematica né di preavviso, con due conseguenze rilevanti: il lavoratore perde il diritto alla NASpI, mentre l’impresa non è tenuta al pagamento del ticket NASpI. Resta comunque una tutela: se l’assenza è giustificata da forza maggiore o da circostanze imputabili al datore di lavoro, l’Ispettorato Territoriale del Lavoro può dichiarare inefficace la risoluzione.
Di seguito riassumiamo in tabella le principali novità introdotte nel 2025 rispetto alle regole precedenti:
Requisiti di accesso e regole 2025: chi ha diritto, durata e calcolo
Nel 2025 l’accesso alla NASpI resta confermato per i lavoratori subordinati che perdono il posto in maniera involontaria. Rientrano quindi i casi di licenziamento – anche disciplinare – la scadenza naturale del contratto a termine, le dimissioni per giusta causa o durante il periodo protetto di maternità/paternità, oltre ad alcune risoluzioni consensuali particolari previste dalla legge. Restano invece esclusi i casi di dimissioni volontarie non giustificate o di risoluzioni consensuali fuori dalle ipotesi tutelate.
Per quanto riguarda i requisiti contributivi, il lavoratore deve essere disoccupato e iscritto al Centro per l’Impiego, con almeno 13 settimane di contributi maturati nei 4 anni precedenti la cessazione. La vera novità del 2025 riguarda chi si è dimesso o ha interrotto consensualmente un contratto a tempo indeterminato nei 12 mesi precedenti: in questi casi, per avere diritto alla NASpI, è necessario aver accumulato almeno 13 settimane di contributi successivi alle dimissioni. In assenza di questo requisito aggiuntivo, la domanda viene respinta, salvo attendere che trascorra un anno dalla data delle dimissioni. È importante sottolineare che non viene reintrodotto il vecchio requisito delle 30 giornate lavorative, abolito dal 2022.
La durata della NASpI nel 2025 non cambia: l’indennità spetta per un periodo pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni, con un massimo di 24 mesi. Chi ha lavorato continuativamente per quattro anni (208 settimane) potrà quindi percepire fino a 104 settimane di NASpI, mentre chi ha accumulato, ad esempio, 60 settimane di contributi avrà diritto a 30 settimane di sussidio. Vale la regola del “quadriennio mobile”, per cui i periodi già utilizzati in una precedente NASpI non si conteggiano di nuovo.
Il calcolo dell’importo resta invariato: si parte dalla retribuzione media mensile degli ultimi 4 anni. Per il 2025, la soglia di riferimento è €1.436,61. Se la retribuzione è inferiore o pari a questa cifra, la NASpI corrisponde al 75% della retribuzione; se invece è superiore, l’importo sarà pari al 75% di €1.436,61 più il 25% della parte eccedente, comunque entro il massimale NASpI di €1.562,82 mensili.
La prestazione è soggetta a decurtazione progressiva del 3% al mese a partire dal 6° mese; l’abbattimento scatta invece dall’8° mese per i beneficiari con almeno 55 anni. L’indennità è corrisposta per 12 mensilità, senza tredicesima, con riconoscimento della contribuzione figurativa ai fini pensionistici e tassazione ordinaria IRPEF. Durante la fruizione, la NASpI può subire riduzioni o sospensioni in caso di nuova occupazione: con un reddito annuo sotto i €8.145 per lavoro subordinato o €4.800 per lavoro autonomo, l’indennità prosegue in misura ridotta; se invece le soglie vengono superate, la NASpI decade. In caso di nuova disoccupazione entro 6 mesi, è possibile riattivare la prestazione residua.
In sintesi, nel 2025 la NASpI può essere richiesta da chi perde involontariamente il lavoro e ha almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti. La novità principale riguarda solo chi ha avuto dimissioni o risoluzioni consensuali nell’anno precedente, per i quali è previsto l’obbligo di ulteriori 13 settimane di contributi successivi a quella cessazione. Tutti gli altri requisiti rimangono invariati rispetto al 2024.
Imprese: contributi obbligatori, comunicazioni e incentivi nel 2025
Nel 2025 le aziende devono prestare attenzione a tre fronti: contributi obbligatori, comunicazioni e incentivi. Sul versante contributivo, resta in vigore il contributo di licenziamento (ticket NASpI) per le cessazioni da tempo indeterminato che danno diritto teorico all’indennità.
L’importo si aggiorna ogni anno: nel 2025 il massimale NASpI è €1.562,82 mensili e il ticket è pari al 41% per ogni 12 mesi di anzianità (fino a 3 anni). Tradotto: €640,76 per anno; massimo €1.922,28 oltre i 36 mesi. Il versamento è a carico del datore, in unica soluzione con F24 entro la scadenza contributiva del mese successivo alla cessazione. Nessun ticket in caso di dimissioni volontarie (non tutelate), pensionamento e, dal 2025, anche nelle “dimissioni per fatti concludenti” da assenza ingiustificata (considerate iniziativa del lavoratore).
Resta invariato pure il contributo addizionale 1,4% sui contratti a termine, con il +0,5% per ogni rinnovo (c.d. contributo “Dignità”). Le principali eccezioni riguardano stagionali, sostituzioni, apprendistato, domestici. Se il rapporto a termine è trasformato a tempo indeterminato, l’azienda può ottenere la restituzione dell’1,4% relativo all’ultima frazione (meccanismo di sgravio per stabilizzazione).
Sul piano delle comunicazioni, l’introduzione delle dimissioni per assenza ingiustificata richiede procedure interne più rigorose. Quando l’assenza supera i limiti del CCNL (o 15 giorni in mancanza), il datore deve segnalare all’INL la fattispecie: l’Ispettorato verifica e, in assenza di giustificazioni, convalida la risoluzione senza necessità di dimissioni telematiche. Ai fini UNILAV e UniEmens vanno usate le nuove codifiche: l’INPS (messaggio n. 639 del 19/02/2025) ha introdotto il codice causale “1Y” (“Risoluzione rapporto di lavoro art. 26 D.Lgs. 151/2015, comma 7-bis”). Etichettare correttamente è essenziale: un errore può generare un ticket NASpI indebito o, al contrario, contestazioni per elusione. L’INL vigila e sanziona le comunicazioni scorrette.
Capitolo incentivi: è confermato l’incentivo NASpI (art. 2, comma 10-bis, L. 92/2012). Vale per assunzioni a tempo indeterminato full-time (incluse trasformazioni e apprendistato professionalizzante), escluse in genere le assunzioni part-time e i tempi determinati. I destinatari sono i percettori NASpI (anche con domanda già accolta ma non ancora in pagamento). L’importo spettante all’azienda è pari al 20% della NASpI residua del lavoratore per ogni mese, fino a 24 mesi (nei limiti del residuo effettivo). La gestione è INPS, con domanda telematica e fruizione via conguaglio UniEmens, previa verifica di DURC e aiuti di Stato. Trattandosi di misura strutturale, non ha scadenza, ma va sempre valutata la cumulabilità: spesso occorre scegliere tra il bonus NASpI (20%) e gli esoneri contributivi (es. under 36, donne svantaggiate, Sud), in base alla convenienza caso per caso.
Nel quadro più ampio delle politiche attive, restano la NASpI anticipata in unica soluzione per l’autoimpiego (misura lato lavoratore) e gli strumenti legati a ADI/SFL tramite SIISL, con possibili esoneri ad hoc per specifiche platee. Per massimizzare i benefici, è consigliabile mappare le agevolazioni alternative disponibili e costruire una strategia di assunzione che bilanci costi, tempi e rischi ispettivi, mantenendo allineati codici UNILAV/UniEmens, prassi INPS e documentazione a supporto.
Come fare domanda di NASpI nel 2025: procedure digitali e assistenza
Presentazione telematica obbligatoria
Dal 1° marzo 2024 la domanda NASpI può essere inviata solo online tramite il nuovo portale INPS. Non esistono più moduli cartacei né sportelli fisici: la modalità telematica è l’unico canale valido.
Accesso con SPID, CIE o CNS
Per presentare la domanda, il lavoratore deve accedere al portale INPS con SPID, CIE o CNS. Il servizio online “NASpI” guida passo passo alla compilazione, con sezioni precompilate e controlli automatici. Vanno inseriti dati anagrafici, rapporto di lavoro cessato, IBAN e allegati eventuali documenti (es. lettera di licenziamento). È consigliato avere pronti documento d’identità, codice fiscale e ultime buste paga.
Ruolo dei Patronati
Chi non si sente sicuro nell’uso dei servizi digitali può rivolgersi a un Patronato (INCA, ACLI, INAS, Ital-UIL, ecc.), che invia la domanda per conto del lavoratore. Dal 2024 anche i patronati utilizzano il nuovo portale, con accessi dedicati. Il servizio è gratuito e utile per evitare errori e gestire eventuali richieste di integrazione da parte dell’INPS.
Altre modalità di invio
È ancora possibile presentare la domanda tramite il Contact Center INPS (803.164 da rete fissa, 06.164164 da cellulare), autenticandosi e fornendo i dati all’operatore, che inserisce la richiesta a sistema.
Tempistiche
La domanda va presentata entro 68 giorni dalla cessazione. Se inviata entro l’8º giorno, l’indennità decorre dall’8º giorno successivo al licenziamento; se inviata dopo, decorre dal giorno successivo alla presentazione (con perdita delle giornate intermedie).
Conferma e stato pratica
Dopo l’invio, l’INPS rilascia una ricevuta consultabile su MyINPS. Lo stato della pratica può essere monitorato online; i primi pagamenti arrivano in genere entro 30-45 giorni, con eventuali arretrati. In caso di problemi, l’INPS può chiedere documenti integrativi o respingere la domanda.
Novità con il SIISL
Dal 24 novembre 2024, chi presenta domanda NASpI viene automaticamente iscritto alla piattaforma SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa). Entro 15 giorni occorre accedere con SPID/CIE, completare il Patto di Attivazione Digitale e caricare il CV online. Anche se la mancata compilazione non fa decadere la NASpI, il disoccupato sarà comunque convocato dal Centro per l’Impiego per firmare il Patto di Servizio Personalizzato. Restano in vigore gli obblighi di condizionalità previsti dal D.Lgs. 150/2015 (partecipazione a corsi, accettazione di offerte congrue, ecc.).
Suggerimento pratico: dopo aver presentato domanda NASpI, il disoccupato riceverà via email/SMS (ai recapiti indicati in domanda) le istruzioni per attivare l’account sul portale SIISL. È consigliabile eseguire subito tale accesso, caricare un CV aggiornato e firmare il Patto di Attivazione Digitale, così da essere in regola e poter usufruire anche dei servizi di supporto alla ricollocazione offerti (annunci di lavoro dedicati, corsi di formazione finanziati, etc.).