10/10/2023

Data:

Guida al Tirocinio: Contratto, Retribuzione, Durata

In questa seconda parte della guida al tirocinio, analizzeremo il contratto, la retribuzione e la durata.

Guida al tirocinio

Seconda parte della guida al tirocinio: contratto, retribuzione, durata.

Contratto e Retribuzione

Per legge, coloro che svolgono un tirocinio formativo devono essere retribuiti. La legge, stabilisce un compenso di partecipazione che può variare in base alle decisioni della Regione o della Provincia autonoma di riferimento. La retribuzione non può essere inferiore a 300 euro lordi al mese e dovrebbe essere erogata al tirocinante che ha partecipato per almeno il 70% del tempo previsto su base mensile.

Il compenso non annulla lo stato di disoccupazione, mentre non si ha diritto quando si riceve un beneficio basato sul reddito.

Durata e Interruzione

Per impedire che l'esperienza di tirocinio si dissimuli in un rapporto lavorativo mascherato, la legge stabilisce un periodo minimo e massimo per il percorso di formazione. Entrambi devono essere specificati nel piano di formazione individuale.

In generale, la durata minima è di 2 mesi, ad eccezione dei seguenti:

  • tirocini effettuati in un'azienda che opera stagionalmente: in questo caso, la durata minima è di 1 mese;
  • tirocini destinati agli studenti o proposti da servizi di collocamento lavorativo durante l'estate; in tale contesto, la durata minima è di 14 giorni.

Per quanto riguarda la durata massima, il tirocinio non può superare i 12 mesi per:

  • i disoccupati, inclusi coloro che hanno terminato il percorso di istruzione secondaria superiore e universitaria;
  • coloro che hanno sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro;
  • chi ha un lavoro ma cerca un’altra occupazione.

Può svolgere uno tirocinio fino a una durata di 24 mesi chi:

  • è disabile o svantaggiato;
  • ha richiesto protezione internazionale o possiede lo status di rifugiato e di protezione sussidiaria;
  • è stato soggetto a violenza e a grave sfruttamento da parte di un'organizzazione criminale.
  • ha un permesso di soggiorno per motivi umanitari;
  • è vittima di tratta.

È possibile superare la durata massima?

Se si superala durata massima del periodo di formazione, il periodo eccedente deve essere considerato come un lavoro regolare e quindi soggetto a normative differenti. Inoltre, se il lavoro svolto viene equiparato a quello di un dipendente, l'azienda potrebbe incorrere in un'ammenda molto elevata.

Pertanto, il tirocinante ha il diritto di richiedere un'indennità per il tempo che va oltre la durata massima, equivalente a quello che avrebbe dovuto ricevere come stipendio se fosse un lavoratore subordinato.

Quando è possibile interrompere?

Le parti hanno la possibilità di terminare il tirocinio formativo prima del termine previsto.

Il tirocinante può interrompere il percorso di formazione comunicandolo per iscritto al tutor e fornendo un valido motivo. Inoltre, può sospenderlo (allegando una giustificazione adeguata) per:

  • maternità;
  • infortunio;
  • malattia per un periodo minimo di 30 giorni di calendario.

L'azienda può interrompere per gravi inadempienze o perché vi sono impedimenti che ostacolano il conseguimento degli obiettivi stabiliti. Inoltre, può essere sospeso il tirocinio per una pausa stagionale di almeno 15 giorni consecutivi.

Queste sospensioni non vengono considerate ai fini della durata complessiva del tirocinio.

Se ti sei perso la prima parte, leggi qui Guida al Tirocinio: Cos'è, Chi ne diritto, Tipologie

Iscriviti alla nostra Newsletter!

Rimani sempre aggiornato e ricevi novità e consigli utili.

Grazie per esserti iscritto alla nostra newsletter.
Ops! Qualcosa è andato storto.

Copyright ©2022 e-cons.it

E-CONS S.R.L.– Via del Lavoro 4 – 35040 Boara Pisani (PD) Tel: 0425-485621 – P.IVA – C.F. – Registro Imprese di Padova N. 01171060294 -PEC: e-cons@legalmail.it – Codice SDI: SUBM70N — Capitale Sociale 25.500 i.v.