20/12/2023

Data:

Guida al Tirocinio: Doveri Aziendali, Tutele Tirocinante e Sanzioni

In questa terza parte della guida al tirocinio, analizzeremo i doveri aziendali, le tutele del tirocinante e le sanzioni.

guida al tirocinio

Terza parte della guida al tirocinio: doveri aziendali, tutele tirocinante e sanzioni.

Cosa può fare e non fare l’azienda

L’azienda è tenuta a fornire al tirocinante un tutor, ovvero un responsabile incaricato di seguire lo stagista durante il suo percorso di formazione.

Il tutor può essere selezionato dal promotore del tirocinio come responsabile organizzativo. Può seguire un massimo di 20 persone e deve svolgere le seguenti mansioni:

  • contribuire alla stesura del piano formativo;
  • coordinare l’organizzazione e pianificare il percorso controllando il suo progresso;
  • compilare il fascicolo individuale del tirocinante e la relazione finale con la relativa attestazione;
  • ottenere dal tirocinante il feedback riguardo l’esperienza vissuta e maturata.

Questa figura può essere scelta anche dall’azienda tra i dipendenti che posseggono le qualità richieste. In questo caso, può supervisionare fino a 3 tirocinanti e deve:

  • favorire l’inserimento del tirocinante ed affiancarlo sul luogo di lavoro per tutto il periodo previsto dal piano formativo;
  • promuovere e supportare lo svolgimento delle attività ed il percorso formativo previsto, coordinandosi se necessario con altri colleghi;
  • aggiornare la documentazione relativa al tirocinio;
  • collaborare al dossier, alla relazione e all’attestazione finale.

Abbiamo già chiarito come il tirocinio formativo sia utile per acquisire competenze o per estendere le proprie conoscenze su una determinata attività, tuttavia questo non può essere ritenuto pienamente un vero e proprio contratto di impiego

Ciò implica che l’azienda non può:

  • sostituire un lavoratore duranti i periodi di intenso carico lavorativo;
  • sostituire un dipendente in malattia;
  • assegnare al tirocinante un incarico destinato ad un lavoratore dipendente.

Quali sono i requisiti dell’azienda?

Per poter ospitare un tirocinante, un’azienda deve avere certi requisiti. In particolare, deve:

  • rispettare le norme sulla salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro e quelle sul collocamento obbligatorio dei disabili;
  • non avere effettuato dei licenziamenti nell’unità operativa che deve accogliere lo stagista nei 12 mesi precedenti l’inizio del tirocinio, a meno che si tratti di licenziamenti per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo;
  • non avere dei dipendenti in cassa integrazione o in cassa in deroga per attività che equivalgono a quella del tirocinio nell’unità operativa che deve accogliere lo stagista né procedure concorsuali;
  • non essere un professionista abilitato o qualificato all’esercizio di attività regolamentate che usa lo stagista perdei lavori tipici della professione

Tutele per il tirocinante: il tirocinante ha diritto all’assicurazione?

Il promotore del tirocinio formativo deve garantire la copertura assicurativa dello stagista presso l’Inail per la copertura degli infortuni e con una compagnia assicurativa per ciò che concerne la responsabilità civile.

L’inquadramento Inail deve corrispondere a quello degli allievi che frequentano dei corsi di formazione professionale in materie tecnico-scientifiche, pratiche o lavorative. Il contributo è calcolato sulla retribuzione annuale pari al minimale di rendita rapportata ai giorni di frequenza e sulla base del tasso che corrisponde alle gestioni tariffarie di riferimento, ossia:

  • 9 per mille per l’industria;
  • 5 per mille per l’artigianato;
  • 6 per mille per il terziario;
  • 11 per mille per altre attività.

Sanzioni per chi non rispetta i doveri

Se l’azienda non adempie i propri doveri e diritti di chi sta facendo un tirocinio formativo o il percorso viene organizzato da un promotore che non possiede i requisiti per farlo, sono previste delle sanzioni. Nello specifico, le violazioni possono essere indentificate nei seguenti casi:

  • il promotore non possiede i requisiti;
  • il promotore coincide con l’azienda ospitante;
  • non esiste un piano formativo o di convenzione tra azienda e promotore;
  • si bilancia una mancanza di personale con i tirocinanti;
  • il tirocinante ha già fatto la medesima esperienza con l’azienda;
  • si attiva un tirocinio in eccedenza rispetto al numero massimo previsto dalla legge;
  • il tirocinante viene impiegato per un numero di ore superiore rispetto a quello indicato dal piano formativo.

Se non si osservano i limiti e le condizioni sui promotori e sugli ospitanti, sul numero dei tirocinanti rispetto all’organico o sulla durata, potrebbero scattare queste sanzioni:

  • ordine di cessazione del tirocinio;
  • interdizione per 12 mesi dall’attivazione di nuovi stage.

Se invece l’azienda, il promotore o il tutor non rispettano i propri compiti oppure c’è una violazione della convenzione o del piano formativo (compresa la sua durata), c’è:

  • l’invito alla regolarizzazione;
  • l’intimazione (se l’invito non è stato raccolto) della cessazione del tirocinio e interdizione per 12 mesi di nuovi stage;
  • l’interdizione di 18 mesi se c’è una seconda violazione nell’arco di 24 mesi dalla prima interdizione;
  • l’interdizione di 24 mesi se c’è una terza violazione nell’arco di 24 mesi dalla prima interdizione.

Normativa 2023 sui tirocini extracurriculari

Nel 2023 la normativa vigente per i tirocini extracurriculare è quella delle linee guida emanate che risalgono al 2017 a cui si aggiungono i nuovi vincoli introdotti dalla legge di Bilancio 2022, già vigenti, a cui si affiancano ulteriori regole stabilite da ogni singola regione o provincia autonoma.

Dunque in base alle norme in vigore, i tirocini extracurriculari possono essere attivati per:

  • soggetti disoccupati, compresi coloro che hanno completato percorsi di istruzione secondaria superiore e terziaria;
  • lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro;
  • soggetti già occupati in cerca di nuova occupazione;
  • lavoratori a rischio disoccupazione;
  • persone diversamente abili;
  • soggetti svantaggiati (L. n. 381/1991), richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria (D.P.R. n. 21/2015), vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari (D.Lgs. n. 286/1998), vittime di tratta (D.Lgs. n. 24/2014);
  • cittadini comunitari ed extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia;
  • cittadini extracomunitari residenti all’estero.

Attivazione dei tirocini

I soggetti del tirocinio sono 3: soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante. I tirocini si attivano attraverso una convenzione stipulata tra il soggetto promotore (pubblico o privato), ed il soggetto ospitante(ossia l’azienda che ospita il tirocinante). Nell’accordo vengono indicati anche i dati del tirocinante.

Tutor e attestazione finale

Il soggetto promotore nomina un tutor che si occupa della stesura del progetto formativo e del monitoraggio delle attività. Anche il soggetto ospitante nomina un tutor che ha il compito di favorire l’inserimento del tirocinante ed elaborare la documentazione relativa all’apprendimento. Al termine dell’esperienza di formazione, il tirocinante riceve un attestato finale che documenta le attività svolte.

Assicurazione e obbligo di comunicazione

La copertura assicurativa contro gli infortuni (INAIL)e per responsabilità per danni verso terzi deve essere garantita al tirocinante, e, in base alla convenzione può essere sostenuta o dal soggetto proponente o dal soggetto ospitante. I tirocini extracurriculari sono soggetti all’obbligo di comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante.

Quanti tirocinanti si possono avere

Spetta alla normativa delle Regioni o Province autonome stabilire il numero massimo di tirocini che si possono avviare contemporaneamente da parte di un’azienda ospitante in proporzione all’unità produttiva del soggetto ospitante. Le linee guida del 2017 prevedono delle quote di contingentamento (dalla cui base di computo sono esclusi gli apprendisti) pari a:

  • un tirocinante per aziende ospitanti che occupino da 0 a 5 dipendenti;
  • due tirocinanti per aziende ospitanti che hanno da 6 a 20 dipendenti;
  • tirocinanti in misura non superiore al 10% dei dipendenti per aziende con più di 20 dipendenti.

Ricordiamo che queste sono le linee guida “base” fondate sull’accordo raggiunto in sede di conferenza Stato – Regione del 2017 e sulle novità della Manovra 2022, ma per avere certezza sui vincoli legati ai tirocini extracurriculari è indispensabile verificare anche la normativa della propria regione.

Leggi anche la prima parte: Guida al Tirocinio: Cos'è, Chi ne diritto, Tipologie e la seconda: Guida al Tirocinio: Contratto, Retribuzione, Durata.

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