21/4/2026
Nuovo Accordo Stato-Regioni 2025: cosa cambia da maggio 2026
Nuovo Accordo Stato-Regioni 2025: ecco cosa cambia da maggio 2026 nella formazione obbligatoria sulla sicurezza per lavoratori, preposti e dirigenti.

Il 17 aprile 2025 è stato sancito il nuovo Accordo Stato-Regioni (Rep. Atti n. 59/CSR) che ridefinisce la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/08. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119, è entrato in vigore il 24 maggio 2025. Questo Accordo abroga e sostituisce tutti quelli precedenti, incluso quello del 21 dicembre 2011, accorpando, aggiornando e armonizzando i percorsi formativi per lavoratori, preposti e dirigenti.
La necessità di questo intervento era stata introdotta dal D.L. 146/2021 (convertito con Legge 215/2021), che attribuiva alla Conferenza Stato-Regioni il compito di armonizzare e aggiornare i criteri formativi per lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro, in coerenza con l'evoluzione normativa, digitale e organizzativa dei contesti produttivi.
L'Accordo prevede un periodo transitorio di 12 mesi, durante il quale è ancora possibile completare percorsi formativi avviati secondo le vecchie normative. A partire dal 24 maggio 2026, tutte le nuove disposizioni diventano pienamente obbligatorie.
Le principali novità del nuovo Accordo Stato-Regioni
Il nuovo Accordo introduce diverse novità rispetto al precedente del 2011:
- Modalità di erogazione: in presenza, videoconferenza sincrona, e-learning e modalità mista, con specifiche indicazioni per ciascuna modalità.
- Requisiti dei soggetti formatori: vengono definite le caratteristiche dei soggetti abilitati a erogare la formazione.
- Nuovi percorsi formativi: formazione obbligatoria per i datori di lavoro non RSPP, criteri per gli addetti agli spazi confinati e nuove abilitazioni per l'uso di attrezzature.
- Verifica di efficacia obbligatoria: test finale previsto per tutti i corsi.
- Progettazione strutturata: ogni corso deve essere corredato da documento progettuale, registro presenze, verbale di verifica finale e fascicolo da conservare per almeno 10 anni.
La formazione dei Lavoratori
Il percorso formativo è articolato in due moduli: formazione generale e formazione specifica:
- la formazione generale (minimo 4 ore) costituisce credito formativo permanente ed è ammessa anche in e-learning.
- la formazione specifica varia in base al livello di rischio identificato tramite il codice ATECO 2007:
- 4 ore per rischio basso (ammessa anche in e-learning);
- 8 ore per rischio medio (solo in presenza o videoconferenza sincrona);
- 12 ore per rischio alto (solo in presenza o videoconferenza sincrona).
Non è ammesso l'e-learning per lavoratori a rischio medio o alto, anche se impiegati in aziende classificate a rischio basso.
Per il settore delle costruzioni, i corsi "16 ore-MICS" promossi da FORMEDIL e realizzati dalle Scuole edili/Enti unificati territoriali sono considerati pienamente equivalenti alla formazione generale e specifica prevista dall'Accordo 2025.
Aggiornamento: ogni 5 anni, con durata minima di 6 ore a partire dalla data riportata sull'attestato finale.
Nota bene: dal 24 maggio 2026 non è più obbligatorio indicare negli attestati il livello di rischio dell'azienda né il settore economico del partecipante. La classificazione ATECO rimane tuttavia determinante per stabilire la durata della formazione specifica.
La formazione dei Preposti
Significative le innovazioni per i preposti, in recepimento delle modifiche introdotte dalla Legge 215/2021 al D.Lgs. 81/08:
- Accesso consentito solo dopo il completamento della formazione lavoratori (generale + specifica).
- Durata minima: 12 ore (anziché 8).
- Contenuti: ruolo e obblighi del preposto, vigilanza sui lavoratori, valutazione dei rischi, comunicazione con le altre figure della prevenzione.
- Aggiornamento biennale di almeno 6 ore (anziché ogni 5 anni).
- Non è ammesso l'e-learning né per la formazione di base né per l'aggiornamento; è consentita la videoconferenza sincrona.
- Scadenza aggiornamento: i preposti formati o aggiornati da oltre due anni alla data di entrata in vigore dell'Accordo devono completare l'aggiornamento entro il 24 maggio 2026.
La formazione dei Dirigenti
Per i dirigenti, il nuovo Accordo stabilisce:
- Durata minima: 12 ore, suddivise in 4 moduli:
- Giuridico-normativo;
- Gestione e organizzazione della sicurezza;
- Compiti specifici in materia di salute e sicurezza;
- Comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori.
- Modalità di erogazione: in presenza, in videoconferenza sincrona o in e-learning.
- Aggiornamento quinquennale, minimo 6 ore.
I corsi svolti secondo l'Accordo del 2011 sono validi e riconosciuti come credito formativo completo.
Per i dirigenti delle imprese affidatarie è obbligatorio un modulo integrativo dedicato ai "Cantieri" (minimo 6 ore), ai sensi dell'art. 97, comma 3-ter del D.Lgs. 81/08.
La formazione dei Datori di Lavoro (non RSPP)
Il nuovo Accordo introduce per la prima volta una formazione obbligatoria specifica per i datori di lavoro che non svolgono il ruolo di RSPP. I datori di lavoro hanno tempo fino al 24 maggio 2027 per frequentare il nuovo corso a loro destinato, beneficiando di un anno aggiuntivo rispetto alle altre figure. Tuttavia, anche per loro valgono condizioni specifiche da rispettare già dal termine del periodo transitorio.
Abilitazione per l'uso di attrezzature
Dal 24 maggio 2026, anche la formazione per le attrezzature previste dall'art. 73 del D.Lgs. 81/08 deve essere integralmente conforme al nuovo Accordo 2025. Rientrano in questo ambito anche attrezzature non disciplinate dai precedenti accordi, tra cui:
- carroponte;
- macchine raccogli frutta;
- caricatori per movimentazione materiali (CMM).
I corsi svolti prima di maggio 2025 per queste attrezzature rimangono validi solo se i contenuti sono conformi a quelli previsti dal nuovo Accordo. In caso contrario, la formazione deve essere ripetuta integralmente entro il 24 maggio 2026.
Formazione in spazi confinati
Da maggio 2026, i percorsi formativi relativi alle attività in spazi confinati previsti dal DPR 177/2011 devono essere progettati ed erogati esclusivamente secondo le disposizioni dell'Accordo 2025. Rimangono validi unicamente i corsi svolti prima di maggio 2025 che siano pienamente coerenti, nei contenuti e nella durata, con i nuovi criteri. In caso contrario, la formazione deve essere ripetuta integralmente.
I soggetti formatori
Dal 24 maggio 2026 diventa determinante non solo la qualifica del docente, ma anche l'identità del soggetto formatore. Possono erogare formazione sulla sicurezza:
- soggetti formatori istituzionali;
- soggetti formatori accreditati dalla propria Regione o Provincia autonoma;
- altri soggetti: Organismi Paritetici, associazioni sindacali, fondi interprofessionali;
- i datori di lavoro, limitatamente alla formazione interna per i propri lavoratori, preposti e dirigenti.
Per i soggetti accreditati dalle Regioni:
- per la formazione di lavoratori, preposti e dirigenti è sufficiente il solo accreditamento regionale;
- per gli altri corsi previsti dall'Accordo è richiesto l'accreditamento regionale più tre anni di esperienza documentata nella formazione in materia di salute e sicurezza.
Progettazione e documentazione dei corsi
Dal 24 maggio 2026 cessa definitivamente la possibilità di organizzare corsi secondo le normative previgenti. Ogni corso deve essere strutturato con:
- Documento progettuale (obiettivi, articolazione oraria, contenuti, metodologie, modalità di verifica);
- Registro presenze in formato cartaceo o elettronico con sistemi tracciabili;
- Test finale obbligatorio (scritto o colloquio individuale);
- Verbale di verifica finale;
- Fascicolo del corso conservato per almeno 10 anni;
- Monitoraggio dell'efficacia della formazione (art. 5 dell'Accordo);
- Massimo 30 partecipanti per aula (6 per le attività pratiche).
Questo vale anche per i datori di lavoro che effettuano direttamente la formazione interna, che assumono a tutti gli effetti il ruolo di soggetto formatore e devono rispettare integralmente i nuovi obblighi documentali.
Modalità di erogazione della formazione

Per quanto riguarda l’aggiornamento di queste figure, le modalità ammesse sono le seguenti:

Verifiche finali di apprendimento
Al termine dei corsi per lavoratori, preposti e dirigenti è obbligatoria una verifica finale di apprendimento. Il superamento (scritto o orale) insieme alla frequenza di almeno il 90% delle ore è condizione necessaria per il rilascio dell'attestato valido su tutto il territorio nazionale.
Corsi di formazione base: test scritto con almeno 30 domande a risposta multipla (minimo 3 opzioni), superamento con almeno il 70% di risposte corrette.
Corsi di aggiornamento: test scritto con almeno 10 domande a risposta multipla, superamento con almeno il 70% di risposte corrette.
I risultati delle verifiche finali sono formalizzati in un verbale redatto dal soggetto formatore e conservati per almeno 10 anni nel fascicolo del corso.
Cosa cambia per le aziende da maggio 2026?
Le imprese devono adeguare i piani formativi alle nuove disposizioni, tenendo conto delle tempistiche, dei contenuti minimi e delle modalità di erogazione consentite. In particolare, sarà necessario:
- Verificare la conformità della formazione già svolta, soprattutto nei casi in cui non fosse regolamentata da precedenti Accordi;
- Pianificare gli aggiornamenti secondo i nuovi criteri di periodicità e durata;
- Rivedere le modalità di erogazione per assicurarsi che siano in linea con i requisiti previsti per ciascun profilo di rischio e ruolo;
- Adeguare la documentazione interna: documento progettuale, registri presenze, verbali e fascicoli del corso;
- Verificare la qualifica del soggetto formatore prescelto, che deve rientrare tra quelli ammessi dall'Accordo 2025.












