21/4/2026

Data:

Nuovo Accordo Stato-Regioni 2025: cosa cambia da maggio 2026

Nuovo Accordo Stato-Regioni 2025: ecco cosa cambia da maggio 2026 nella formazione obbligatoria sulla sicurezza per lavoratori, preposti e dirigenti.

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Il 17 aprile 2025 è stato sancito il nuovo Accordo Stato-Regioni (Rep. Atti n. 59/CSR) che ridefinisce la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/08. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119, è entrato in vigore il 24 maggio 2025. Questo Accordo abroga e sostituisce tutti quelli precedenti, incluso quello del 21 dicembre 2011, accorpando, aggiornando e armonizzando i percorsi formativi per lavoratori, preposti e dirigenti.

La necessità di questo intervento era stata introdotta dal D.L. 146/2021 (convertito con Legge 215/2021), che attribuiva alla Conferenza Stato-Regioni il compito di armonizzare e aggiornare i criteri formativi per lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro, in coerenza con l'evoluzione normativa, digitale e organizzativa dei contesti produttivi.

L'Accordo prevede un periodo transitorio di 12 mesi, durante il quale è ancora possibile completare percorsi formativi avviati secondo le vecchie normative. A partire dal 24 maggio 2026, tutte le nuove disposizioni diventano pienamente obbligatorie.

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Le principali novità del nuovo Accordo Stato-Regioni

Il nuovo Accordo introduce diverse novità rispetto al precedente del 2011:

  • Modalità di erogazione: in presenza, videoconferenza sincrona, e-learning e modalità mista, con specifiche indicazioni per ciascuna modalità.
  • Requisiti dei soggetti formatori: vengono definite le caratteristiche dei soggetti abilitati a erogare la formazione.
  • Nuovi percorsi formativi: formazione obbligatoria per i datori di lavoro non RSPP, criteri per gli addetti agli spazi confinati e nuove abilitazioni per l'uso di attrezzature.
  • Verifica di efficacia obbligatoria: test finale previsto per tutti i corsi.
  • Progettazione strutturata: ogni corso deve essere corredato da documento progettuale, registro presenze, verbale di verifica finale e fascicolo da conservare per almeno 10 anni.

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La formazione dei Lavoratori

Il percorso formativo è articolato in due moduli: formazione generale e formazione specifica:

  • la formazione generale (minimo 4 ore) costituisce credito formativo permanente ed è ammessa anche in e-learning.
  • la formazione specifica varia in base al livello di rischio identificato tramite il codice ATECO 2007:
    • 4 ore per rischio basso (ammessa anche in e-learning);
    • 8 ore per rischio medio (solo in presenza o videoconferenza sincrona);
    • 12 ore per rischio alto (solo in presenza o videoconferenza sincrona).

Non è ammesso l'e-learning per lavoratori a rischio medio o alto, anche se impiegati in aziende classificate a rischio basso.

Per il settore delle costruzioni, i corsi "16 ore-MICS" promossi da FORMEDIL e realizzati dalle Scuole edili/Enti unificati territoriali sono considerati pienamente equivalenti alla formazione generale e specifica prevista dall'Accordo 2025.

Aggiornamento: ogni 5 anni, con durata minima di 6 ore a partire dalla data riportata sull'attestato finale.

‍Nota bene: dal 24 maggio 2026 non è più obbligatorio indicare negli attestati il livello di rischio dell'azienda né il settore economico del partecipante. La classificazione ATECO rimane tuttavia determinante per stabilire la durata della formazione specifica.

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La formazione dei Preposti

Significative le innovazioni per i preposti, in recepimento delle modifiche introdotte dalla Legge 215/2021 al D.Lgs. 81/08:

  • Accesso consentito solo dopo il completamento della formazione lavoratori (generale + specifica).
  • Durata minima: 12 ore (anziché 8).
  • Contenuti: ruolo e obblighi del preposto, vigilanza sui lavoratori, valutazione dei rischi, comunicazione con le altre figure della prevenzione.
  • Aggiornamento biennale di almeno 6 ore (anziché ogni 5 anni).
  • Non è ammesso l'e-learning né per la formazione di base né per l'aggiornamento; è consentita la videoconferenza sincrona.
  • Scadenza aggiornamento: i preposti formati o aggiornati da oltre due anni alla data di entrata in vigore dell'Accordo devono completare l'aggiornamento entro il 24 maggio 2026.

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La formazione dei Dirigenti

Per i dirigenti, il nuovo Accordo stabilisce:

  • Durata minima: 12 ore, suddivise in 4 moduli:
    • Giuridico-normativo;
    • Gestione e organizzazione della sicurezza;
    • Compiti specifici in materia di salute e sicurezza;
    • Comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori.
  • Modalità di erogazione: in presenza, in videoconferenza sincrona o in e-learning.
  • Aggiornamento quinquennale, minimo 6 ore.

I corsi svolti secondo l'Accordo del 2011 sono validi e riconosciuti come credito formativo completo.

Per i dirigenti delle imprese affidatarie è obbligatorio un modulo integrativo dedicato ai "Cantieri" (minimo 6 ore), ai sensi dell'art. 97, comma 3-ter del D.Lgs. 81/08.

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La formazione dei Datori di Lavoro (non RSPP)

Il nuovo Accordo introduce per la prima volta una formazione obbligatoria specifica per i datori di lavoro che non svolgono il ruolo di RSPP. I datori di lavoro hanno tempo fino al 24 maggio 2027 per frequentare il nuovo corso a loro destinato, beneficiando di un anno aggiuntivo rispetto alle altre figure. Tuttavia, anche per loro valgono condizioni specifiche da rispettare già dal termine del periodo transitorio.

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Abilitazione per l'uso di attrezzature

Dal 24 maggio 2026, anche la formazione per le attrezzature previste dall'art. 73 del D.Lgs. 81/08 deve essere integralmente conforme al nuovo Accordo 2025. Rientrano in questo ambito anche attrezzature non disciplinate dai precedenti accordi, tra cui:

  • carroponte;
  • macchine raccogli frutta;
  • caricatori per movimentazione materiali (CMM).

I corsi svolti prima di maggio 2025 per queste attrezzature rimangono validi solo se i contenuti sono conformi a quelli previsti dal nuovo Accordo. In caso contrario, la formazione deve essere ripetuta integralmente entro il 24 maggio 2026.

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Formazione in spazi confinati

Da maggio 2026, i percorsi formativi relativi alle attività in spazi confinati previsti dal DPR 177/2011 devono essere progettati ed erogati esclusivamente secondo le disposizioni dell'Accordo 2025. Rimangono validi unicamente i corsi svolti prima di maggio 2025 che siano pienamente coerenti, nei contenuti e nella durata, con i nuovi criteri. In caso contrario, la formazione deve essere ripetuta integralmente.

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I soggetti formatori

Dal 24 maggio 2026 diventa determinante non solo la qualifica del docente, ma anche l'identità del soggetto formatore. Possono erogare formazione sulla sicurezza:

  • soggetti formatori istituzionali;
  • soggetti formatori accreditati dalla propria Regione o Provincia autonoma;
  • altri soggetti: Organismi Paritetici, associazioni sindacali, fondi interprofessionali;
  • i datori di lavoro, limitatamente alla formazione interna per i propri lavoratori, preposti e dirigenti.

Per i soggetti accreditati dalle Regioni:

  • per la formazione di lavoratori, preposti e dirigenti è sufficiente il solo accreditamento regionale;
  • per gli altri corsi previsti dall'Accordo è richiesto l'accreditamento regionale più tre anni di esperienza documentata nella formazione in materia di salute e sicurezza.

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Progettazione e documentazione dei corsi

Dal 24 maggio 2026 cessa definitivamente la possibilità di organizzare corsi secondo le normative previgenti. Ogni corso deve essere strutturato con:

  • Documento progettuale (obiettivi, articolazione oraria, contenuti, metodologie, modalità di verifica);
  • Registro presenze in formato cartaceo o elettronico con sistemi tracciabili;
  • Test finale obbligatorio (scritto o colloquio individuale);
  • Verbale di verifica finale;
  • Fascicolo del corso conservato per almeno 10 anni;
  • Monitoraggio dell'efficacia della formazione (art. 5 dell'Accordo);
  • Massimo 30 partecipanti per aula (6 per le attività pratiche).

Questo vale anche per i datori di lavoro che effettuano direttamente la formazione interna, che assumono a tutti gli effetti il ruolo di soggetto formatore e devono rispettare integralmente i nuovi obblighi documentali.

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Modalità di erogazione della formazione

Per quanto riguarda l’aggiornamento di queste figure, le modalità ammesse sono le seguenti:

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Verifiche finali di apprendimento

Al termine dei corsi per lavoratori, preposti e dirigenti è obbligatoria una verifica finale di apprendimento. Il superamento (scritto o orale) insieme alla frequenza di almeno il 90% delle ore è condizione necessaria per il rilascio dell'attestato valido su tutto il territorio nazionale.

Corsi di formazione base: test scritto con almeno 30 domande a risposta multipla (minimo 3 opzioni), superamento con almeno il 70% di risposte corrette.

Corsi di aggiornamento: test scritto con almeno 10 domande a risposta multipla, superamento con almeno il 70% di risposte corrette.

I risultati delle verifiche finali sono formalizzati in un verbale redatto dal soggetto formatore e conservati per almeno 10 anni nel fascicolo del corso.

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Cosa cambia per le aziende da maggio 2026?

Le imprese devono adeguare i piani formativi alle nuove disposizioni, tenendo conto delle tempistiche, dei contenuti minimi e delle modalità di erogazione consentite. In particolare, sarà necessario:

  • Verificare la conformità della formazione già svolta, soprattutto nei casi in cui non fosse regolamentata da precedenti Accordi;
  • Pianificare gli aggiornamenti secondo i nuovi criteri di periodicità e durata;
  • Rivedere le modalità di erogazione per assicurarsi che siano in linea con i requisiti previsti per ciascun profilo di rischio e ruolo;
  • Adeguare la documentazione interna: documento progettuale, registri presenze, verbali e fascicoli del corso;
  • Verificare la qualifica del soggetto formatore prescelto, che deve rientrare tra quelli ammessi dall'Accordo 2025.

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